L’associazione di promozione sociale è una categoria di ente del Terzo settore costituita come associazione, che svolge attività di interesse generale a favore dei propri iscritti, dei loro familiari o di terzi, avvalendosi del volontariato dei propri associati.
La specificità è proprio quella di non essere assimilabile a quelle associazioni che hanno come finalità esclusivamente interessi economici dei membri. Per questo si avvicina molto alle organizzazioni di volontariato, con l’unica differenza che in alcuni casi le associazioni di promozione sociale hanno la possibilità di pagare i propri soci.
Con la Riforma le associazioni di promozione sociale hanno dovuto adeguare i loro statuti alle norme del Codice del Terzo settore, oltre a rispettare, in qualità di enti del terzo settore, l’iscrizione al Runts.
Cos’è un’associazione di promozione sociale e quali caratteristiche deve avere
L’associazione di promozione sociale (APS), introdotta nell’ordinamento italiano dalla legge 383/2000, è un ente del Terzo settore e ne presenta quindi le caratteristiche essenziali, quali l’assenza di fini di lucro e lo svolgimento di attività di interesse generale e utilità sociale.
I movimenti, i gruppi e le associazioni riconosciute e non riconosciute, possono assumere tale denominazione. In quanto associazioni devono rispettarne le forme proprie ed essere composte da almeno sette membri o da tre associazioni di promozione sociale. Anche altri enti possono essere ammessi purché non superino il 50%.
Le associazioni che pongono dei limiti, come la partecipazione a quote di natura patrimoniale e discriminazioni all’accesso quali condizioni economiche e patrimoniali, non possono essere riconosciute come associazioni di promozione sociale.
Questa tipologia di ente si può costituire con scrittura privata registrata, autenticata o per atto pubblico. L’atto costitutivo deve contenere, oltre allo statuto in cui sono contenute le norme relative al suo funzionamento, determinate informazioni:
- i diritti e gli obblighi degli associati
- la sede legale e il patrimonio iniziale
- le norme sull’ordinamento, rappresentanza e amministrazione dell’ente
- l’assenza di scopo di lucro e le finalità di utilità sociale perseguite
- l’attività che costituisce l’oggetto sociale
- i requisiti per l’ammissione di nuovi associati
- la nomina dei primi componenti degli organi sociali obbligatori
- le norme su come devolvere il capitale in caso di scioglimento
- la durata dell’ente
L’organo direttivo, eletto dall’assemblea, amministra l’associazione di promozione sociale. È previsto un presidente e in alcuni casi anche un organo di controllo. Come ente del terzo settore può avere volontari e delle entrate di natura commerciale.
Inoltre può avere del personale, nella misura di un lavoratore per due volontari, che può essere pagato. Il numero dei lavoratori non deve essere superiore al 50% dei volontari o al 5% degli associati. Il lavoro, però, deve avere sempre come obiettivo quello del perseguimento degli obiettivi specifici o dell’interesse generale.
Associazione di promozione sociale: di cosa può occuparsi?
Sono diversi gli scopi e le attività che possono svolgere le associazioni di promozione sociale, dalla promozione artistica alla solidarietà sociale, e nello specifico:
- associazioni che promuovono attività culturali come eventi, mostre, concerti e iniziative
- associazioni sportive dilettantistiche
- realtà impegnate nella tutela dell’ambiente
- associazioni che si occupano di assistenza sociale e supporto agli anziani e alle persone in difficoltà
- enti che organizzano campagne di prevenzione e iniziative sulla salute
- organizzazioni in lotta contro la criminalità organizzata e di promozione della legalità
- organizzazioni impegnate in progetti di cooperazione internazionale
L’unico costo per la costituzione dell’associazione di promozione sociale è il pagamento dell’imposta di registro, pari a 200 euro. Riguardo alle erogazioni liberali, in denaro o natura a favore degli enti di promozione sociale, vi è la possibilità di detrarre fino al 30% degli oneri sostenuti dal contribuente per un importo complessivo non superiore a 30.000 euro.
Qual è la differenza tra organizzazione di volontariato e associazione di promozione sociale?
Pur avendo dei punti in comune le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale si differenziano perché l’APS può svolgere attività in favore dei propri associati.
Le ODV si basano sul coinvolgimento attivo dei volontari mentre l’APS può avere una struttura organizzativa più complessa e può coinvolgere, oltre ai volontari, anche professionisti e dipendenti.
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