Tra i protagonisti della Riforma ci sono i centri di servizio per il volontariato (Csv), istituiti dalla legge 266/91, legge quadro sul volontariato e attivi fin dal 1997, riconosciuti e rafforzati per divenire punto di riferimento per tutti i volontari impiegati negli enti del Terzo settore, promuovendo e rafforzando la loro presenza e il loro ruolo.
Con nuovi obblighi e responsabilità i centri di servizio per il volontariato hanno la funzione di erogare servizi di supporto tecnico, formativo e informativo.
Centri di servizio per il volontariato: cosa sono e quali servizi offrono
I centri di servizio per il volontariato sono associazioni riconosciute e finalizzate al supporto degli enti del Terzo settore. Nascono per promuovere, valorizzare e dare un sostegno concreto alle organizzazioni di volontariato. Possono essere accreditati come centri di servizi per il volontariato gli enti del Terzo settore costituiti in forma di associazione riconosciuta, la cui base associativa è composta da organizzazioni di volontariato e da altri enti del Terzo settore. Tra i servizi erogati dai centri ci sono:
- servizi di promozione, orientamento e animazione territoriale, al fine di promuovere la cultura del volontariato e dell’attivismo in particolare tra i giovani e nelle scuole
- servizi di formazione, rivolti ai volontari e aspiranti tali
- servizi di consulenza, assistenza qualificata ed accompagnamento a supporto in ambito giuridico, fiscale, assicurativo, organizzativo e nella ricerca di fondi
- servizi di informazione e comunicazione al fine di promuovere iniziative
- servizi di ricerca e documentazione, finalizzati a mettere a disposizione banche dati e conoscenze sul mondo del volontariato e del Terzo settore
- servizi di supporto tecnico-logistico, attraverso la messa a disposizione temporanea di spazi
I servizi sono erogati secondo 6 principi fondamentali: migliore qualità possibile, economicità, territorialità e prossimità (al fine di ridurre la distanza tra fornitori e destinatari), universalità, non discriminazione e pari opportunità di accesso, integrazione (in quanto i centri di servizio per il volontariato sono tenuti a cooperare tra loro), pubblicità e trasparenza.
I CSV sono riuniti nell’associazione nazionale CSVnet che ne rappresenta le istanze presso le istituzioni. Il suo ultimo rapporto annuale ha individuato la presenza nelle quasi totalità delle provincie italiane di oltre 300 “punti di servizio”, tra sedi centrali e sportelli, con 825 addetti. I Centri erogano oltre 177 mila servizi a 48.400 organizzazioni non profit, soprattutto piccole o poco strutturate.
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Da chi sono controllati i centri di servizi per il volontariato e come vengono finanziati
A svolgere funzioni di controllo e accreditamento dei centri di servizi per il volontariato è l’Organismo Nazionale di Controllo. Si tratta di una fondazione con personalità giuridica di diritto privato, posta sotto il controllo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Sul territorio nazionale sono, invece, collocati gli organismi territoriali di controllo, uffici territoriali dell’Organismo Nazionale di Controllo. Alla gestione, invece, provvedono assemblee formate complessivamente da 10mila associazioni socie.
Il codice del Terzo settore prevede il finanziamento dei centri di servizio per il volontariato al fine di garantire la stabilità dei servizi offerti. Per questo l’Organismo Nazionale di Controllo ha istituito dal 2019 il fondo unico nazionale (Fun), alimentato dai contributi annuali delle fondazioni di origine bancaria e, dal 2017, in parte anche dal Governo, attraverso un credito di imposta riconosciuto alle fondazioni stesse. Il Fun è amministrato dall’Onc, che ne ripartisce il finanziamento tra le varie regioni mentre gli organismi territoriali di controllo (Otc) ripartiscono la quota regionale tra i centri attivi in Regione.
Centri di servizio per il volontariato: cosa cambia con la Riforma
Con la Riforma si ridefiniscono i servizi erogati dai centri di servizio per il volontariato e i principi a cui ispirarsi, oltre a cambiare la forma giuridica e la qualifica. Il nuovo assetto, stabilito dall’Organismo Nazionale di Controllo, prevede 49 centri di servizi per il volontariato accreditabili.
Possono far parte dei centri di servizi per il volontariato non soltanto le associazioni di volontariato ma tutti gli enti del Terzo settore che ne facciano richiesta, eccetto le cooperative sociali e le imprese sociali costituite in forma societaria. Sebbene si persegua il ‘“principio della porta aperta” al fine di consentire l’allargamento della base associativa, è possibile prevedere dei criteri specifici per l’ammissione che siano coerenti rispetto alle finalità perseguite e alle attività svolte.
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