Lo statuto può essere considerato come una sorta di codice che l’associazione si dà per regolare i rapporti tra i vari organi interni così come i rapporti con l’esterno. Questo documento permette di far conoscere a terzi quali sono gli obiettivi e lo scopo dell’organizzazione e al tempo stesso definisce le regole di comportamento degli associati.
Scrivere lo statuto di un ente del Terzo settore non è facile in quanto esso deve corrispondere alla sua attuale identità, ma anche a quello che, potenzialmente, potrebbe diventare in futuro. Questo è ancora più valido oggi perché il codice del Terzo settore ha espresso, tramite norme precise, come deve essere il contenuto dello statuto, il rapporto tra i soci, lavoratori, volontari e quello tra le attività di interesse generale e le attività diverse.
Per questo è necessario avere le competenze generali per redigere lo statuto, evitando così che il RUNTS rifiuti l’iscrizione e obbligando, di fatto, a rielaborare i documenti, con un dispendio di ulteriore tempo e denaro, oppure che l’ente sia impossibilitato a svolgere nuove attività in futuro, perché non previste dallo statuto.
Come redigere lo statuto di un ente del Terzo settore
Nel concreto per redigere uno statuto, essendo questo un testo ricco di tecnicismi, sarebbe opportuno avvalersi dell’aiuto di una persona esperta, o far riferimento ai centri di servizio, per ottenere anche dei modelli. Gli altri statuti possono essere consultati per avere un’idea, come punti di partenza, e non devono essere copiati in quanto ogni organizzazione è a sé. Ma quale deve essere la struttura di uno statuto? Gli elementi imprescindibili sono:
- I dati anagrafici
- L’attività
- Le finalità
- I soci
- Gli organi associativi, comprendenti il presidente, l’assemblea, il consiglio direttivo e i revisori legali
- Il bilancio
- Le procedure di scioglimento
Lo statuto definisce le regole interne, l’ordinamento e il funzionamento dell’ente, oltre a costituire parte integrante dell’atto costitutivo. In caso vi sia un contrasto tra i due a prevalere è sempre lo statuto, che deve contenere:
- La denominazione sociale, la sede e la durata dell’ente
- Le norme relative al funzionamento e al suo orientamento
- L’elenco delle attività di interesse generale
- La descrizione dello scopo sociale e delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
- La previsione dello svolgimento di attività diverse
- Le regole di ammissione dei soci, e di eventuale esclusione
- I diritti e doveri degli associati
- Le regole per l’elezione delle cariche sociali
- Le norme relative al diritto di voto dei soci minorenni
- Gli organi sociali e il loro funzionamento
- I compiti e il funzionamento del consiglio direttivo
- Il funzionamento, i compiti e la sovranità dell’assemblea dei soci
- La presenza dell’organo di controllo e del revisore legale dei conti
- I libri sociali, obbligatori
- Il diritto dei soci di esaminare i libri sociali
- Gli adempimenti relativi al bilancio di esercizio, o al rendimento di cassa, e al bilancio sociale
- Il divieto di distribuire gli utili, o gli avanzi di gestione, tra i soci
- Le regole sullo scioglimento dell’ente e sulla destinazione dell’eventuale capitale residuo
Inoltre, all’interno dello statuto, devono essere definite in modo dettagliato tutte le attività svolte dall’ente, in relazione alla sua funzione sociale. Tra queste va specificata anche la modalità di finanziamento e raccolta fondi.
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Scrivere lo statuto per un ente del Terzo settore
Rappresentando lo statuto il contratto mediante il quale gli associati si accordano sulle regole fondamentali della vita dell’ente, non possiamo non trovare, al suo interno, tutte le norme che regolano l’attività dell’associazione. Lo statuto deve essere realizzato in forma scritta. La sua redazione può avvenire in tre modalità diverse:
- Tramite atto pubblico, con la scrittura da parte di un notaio
- Tramite scrittura privata autenticata, con l’atto costitutivo creato dai soci per poi essere autenticato da un notaio
- Tramite scrittura privata registrata, con una scrittura privata realizzata dai singoli cittadini che viene poi registrata presso l’Uffici del Registro dell’Agenzia delle Entrate
Lo statuto può essere modificato dall’assemblea, o dal consiglio di amministrazione, con i quorum costitutivi riportati dalla statuto. Qualora non fosse riportato alcun quorum si procede applicando l’articolo 21 del codice civile che prescrive la presenza di tre quarti dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
La differenza tra lo statuto e l’atto costitutivo
Statuto e atto costitutivo rappresentano le basi della vita associativa, perché ne certificano l’esistenza e ne regolano il comportamento. L’atto costitutivo è il documento fondante dell’associazione, attraverso il quale i soci ne formalizzano la costituzione, indicando finalità e caratteristiche dell’ente. L’atto costitutivo deve essere firmato da tutti i soci, al momento della creazione dell’organizzazione, e presentato insieme allo statuto, che definirà regole, ordinamento interno e funzionamento dell’ente.
A indicare le informazioni obbligatorie che deve contenere l’atto costitutivo di un’associazione ci pensa il Codice civile. Al suo interno non possono mancare le informazioni obbligatorie:
- La denominazione dell’associazione
- Lo scopo dell’ente
- La sede principale
- Il patrimonio dell associazione
- Le norme sull’ordinamento e l’amministrazione dell’associazione
- I diritti e gli obblighi degli associati
- Le condizioni di ammissione dei soci
Oltre a questi dati possono essere presenti anche altre informazioni, relative a:
- Il divieto di distribuzione interna degli utili
- La libera eleggibilità degli organi amministrativi e i criteri di ammissione e di esclusione dei soci
- L’obbligo di devolvere, in caso di scioglimento, il patrimonio dell’associazione ad altri enti con finalità pubblica
- L’obbligo di redigere annualmente un rendiconto economico e finanziario
- La sovranità dell’assemblea dei soci
Così come per lo statuto anche l’atto costitutivo deve assumere forma scritta, mediante atto pubblico, scrittura privata autenticata o registrata. Ovviamente la scrittura pubblica rappresenta la forma più alta della redazione dell’atto costitutivo. L’intervento di un notaio, invece, è sempre necessario affinché l’associazione possa ottenere il riconoscimento come persona giuridica.
In conclusione possiamo dedurre quanto atto costitutivo e statuto siano documenti strettamente connessi. Se il primo può essere visto come la carta d’identità dell’associazione, il secondo rappresenta il suo approfondimento. Il contenuto di entrambi ha delle conseguenze concrete sul futuro dell’ente, in quanto ne vincolerà o influenzerà l’attività che si andrà a intraprendere negli anni a venire. A motivo di ciò è importante gestire con attenzione il momento della creazione di questi atti fondativi.
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