Sulla Gazzetta Ufficiale è presente il nuovo decreto legge 145/2024, relativo al decreto flussi, il quale introduce delle novità rispetto al precedente documento del 10 ottobre 2024. Il 24 ottobre, inoltre, è stata emanata la circolare interministeriale attuativa 9032/2024, che si integra con il DPCM del 2023, sul disciplinare i flussi migratori nel triennio 2023-2025.
La novità principale riguarda la precompilazione obbligatoria delle domande di nulla osta, nel mese di novembre, da inviare nei giorni stabiliti di febbraio 2025. In questo modo le autorità potranno controllare preventivamente se i dati relativi alla richiesta di ingresso in Italia siano corretti.
Cosa prevede il decreto?
Il Ministero dell’Interno, quello del Lavoro e delle Politiche sociali, quello dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste e il Ministero del Turismo hanno reso pubblica la circolare congiunta in cui sono riportate tutte le indicazioni per l’attuazione del decreto sulla programmazione transitoria dei flussi d’ingresso dei lavoratori stranieri in Italia, per il triennio 2023-2025.
In questo modo, i richiedenti impiego dovranno compilare un modulo presente presso l’indirizzo del Portale dei servizi. Successivamente, il datore di lavoro che intende instaurare un rapporto di lavoro subordinato deve verificare, al Centro per l’Impiego, i profili disponibili sul territorio nazionale. La struttura dovrà rispondere entro 8 giorni dalla richiesta, altrimenti la domanda sarà considerata rifiutata. Oltre alla proroga dei giorni di attesa di risposta, un’ulteriore novità riguarda il numero di lavoratori stagionali che possono entrare in Italia, passando da 93.550 a 110.000. I settori maggiormente interessati sono quello agricolo e il turistico-alberghiero, a cui seguono i lavori riguardanti l’assistenza familiare e socio-sanitaria.
Quali sono le novità apportate?
Per quanto riguarda i datori di lavoro e lavoratori extracomunitari, il decreto flussi prevede le seguenti novità:
- nei primi 12 mesi di impiego, il datore di lavoro può essere cambiato solo dopo l’autorizzazione degli Ispettori territoriali del lavoro. Trascorso l’anno, in caso di offerta di un altro contratto, sarà necessario richiedere un nuovo nulla osta
- il datore di lavoro dovrà confermare l’interesse all’assunzione allo Sportello Unico Immigrazione, entro 7 giorni dalla comunicazione di conclusione degli accertamenti di rito. Se ciò non avviene, il nulla osta viene revocato
- il datore di lavoro dovrà eleggere il domicilio digitale (PEC) e digitalizzare le procedure di sottoscrizione e invio del contratto di soggiorno, entro 8 giorni dall’ingresso del lavoratore
- la domanda di nulla osta non potrà essere revocata per i successivi 3 anni, se il datore di lavoro non provvede alla stipula del contratto, dopo l’ingresso dello straniero in Italia
- il datore di lavoro può accettare solo un numero limitato di domande, in base a fatturato, numero di addetti e settore di attività
Rispetto ai lavoratori extracomunitari, invece, è previsto:
- i lavoratori stagionali possono stipulare, nel periodo di validità del nulla osta, un nuovo contratto, entro 60 giorni dalla scadenza del precedente, con lo stesso datore di lavoro o con un altro
- il permesso di lavoro stagionale può essere convertito, al di fuori delle quote, in permesso di lavoro a tempo determinato o indeterminato
- può essere convertito, al di fuori delle quote, il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, rilasciato da un altro Stato membro
- possono essere mantenuti i canali di ingresso speciali per rifugiati e apolidi
- può essere eliminato il silenzio assenso per la fase di esame delle domande di lavoratori provenienti da Stati a rischio
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Quando sarà il click day?
Sarà possibile effettuare la precompilazione delle domande a partire dal 1° novembre 2024 fino al 30 dello stesso mese, per i click day del 5, 7 e 12 febbraio 2025. Dal 1° al 31 luglio 2025, invece, si potranno compilare solo le domande relative al click day del 1° ottobre 2025, indirizzato esclusivamente al settore turistico-alberghiero. Ci sono, infatti, diverse date per inviare le richieste di occupazione in Italia, in base a varie condizioni:
- 5 febbraio 2025: lavoratori subordinati non stagionali, cittadini di Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia-Herzegovina, Costa d’Avorio, Egitto, El Salvador, Etiopia, Filippine, Gambia, Georgia, Ghana, Giappone, Giordania, Guatemala, India, Kirghizistan, Kosovo, Mali, Marocco, Mauritius, Moldova, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Perù, Repubblica di Corea, Repubblica di Macedonia del Nord, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Sudan, Tunisia, Ucraina
- 7 febbraio 2025: lavoratori subordinati non stagionali cittadini di altri Paesi, con i quali, nel corso del triennio, entrino in vigore di cooperazione migratoria; lavoratori di origine italiana fino al terzo grado di discendenza diretta, residenti in Venezuela; apolidi e rifugiati riconosciuti dall’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati oppure dalle autorità competenti nei Paesi di primo asilo o di transito; lavoratori subordinati non stagionali nel settore dell’assistenza familiare e sociosanitaria; conversioni si permessi di soggiorno per lavoro stagionale o permessi di soggiorno UE per coloro che risiedono in Italia per lungo periodo, rilasciati da un altro Stato membro in permesso di soggiorno per lavoro subordinato
- 12 febbraio 2025: lavoratori stagionali per il settore turistico-alberghiero, in misura pari al 70% delle quote previste, e per il settore agricolo
- 1° ottobre 2025: lavoratori stagionali per il settore turistico-alberghiero, in misura pari al restante 30% delle quote previste
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Come accedere alle domande?
A partire dalle ore 9 del 1° novembre 2024, potranno essere precompilati i moduli di domanda all’indirizzo del Portale dei servizi. Il sistema sarà operativo dalle 08:00 alle 20:00 tutti i giorni, compresi sabato e domenica. Per poter inoltrare le istanze sarà necessario possedere un’identità SPID o la Carta d’Identità Elettronica.