La Riforma del Terzo settore ha introdotto nuovi regimi fiscali riservati alle organizzazioni non profit, le quali possono beneficiare di numerosi vantaggi in base al tipo di attività svolta.
Il Codice del Terzo settore definisce la natura commerciale o meno dell’attività dell’ente. Si considerano non commerciali le attività svolte a titolo gratuito o dietro versamento di corrispettivi non eccedenti i costi effettivi, tenendo conto di anche eventuali apporti pubblici.
Come funziona la fiscalità per gli Enti del Terzo Settore
La definizione di Terzo settore è contenuta nell’articolo 1 comma 1 della Legge 6 giugno 2016 n.106: “Per Terzo settore si intende il complesso degli enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e che, in attuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovono e realizzano attività di interesse generale mediante forme di azione volontaria e gratuita o di mutualità o di produzione e scambio di beni e servizi”.
A definire i tratti comuni della fiscalità diretta degli enti del Terzo settore è l’articolo 79 del codice del Terzo settore. Le attività di interesse generale si considerano di natura non commerciale quando sono svolte a titolo gratuito, o dietro versamento di corrispettivi che non superino i costi effettivi, tenuto conto anche degli apporti economici eventualmente erogati da pubbliche amministrazioni, salvo eventuali importi di partecipazione alla spesa previsti dall’ordinamento. Per costi effettivi viene fornita anche una definizione che chiarisce bene quale sia la loro effettiva natura: “I costi effettivi sono determinati computando, oltre ai costi diretti, tutti quelli imputabili alle attività di interesse generale e, tra questi, i costi indiretti e generali, ivi compresi quelli finanziari e tributari”. Si tratta di un principio di carattere generale per cui è non commerciale l’attività a pareggio o in perdita, derogabile in presenza di una piccola percentuale di utile, la cui aliquota è stata modificata dal 5 al 6%, presa in considerazione per ciascun periodo d’imposta e per non oltre tre periodi d’imposta consecutivi.
Dopo aver qualificato un ente del Terzo settore come “commerciale” o “non commerciale” si procederà a pesare le entrate che esso ha svolto, secondo le regole definite dal Codice del Terzo settore. Per definire la commercialità o meno di ogni singola attività di interesse generale svolta ci si servirà dei criteri di calcolo previsti dalla nuova normativa, e solo in seguito si procederà a determinare il reddito imponibile, sul quale verranno calcolate le imposte da versare. Sono considerate non commerciali le attività di interesse generale svolte con le seguenti modalità:
- A titolo gratuito
- Dietro versamenti di corrispettivi che non superano i costi effettivi (si intendo i non solo i costi di diretta imputazione ma anche i costi indiretti, relativi all’attività svolta) tenendo conto anche degli apporti economici delle pubbliche amministrazioni
- Qualora i ricavi non superino di oltre il 5% i costi relativi per ciascun periodo d’imposta e per oltre due periodi di imposta consecutivi
Sono considerati non commerciali, indipendentemente dai requisiti appena elencati anche:
- L’attività di ricerca scientifica di particolare interesse sociale, se svolta da un ente del Terzo settore per il quale essa rappresenta la finalità principale, purché gli utili siano interamente reinvestiti nell’attività di ricerca; tale attività è considerata non commerciale anche quando è affidata a università o altri organismi di ricerca
- Gli interventi e i servizi sociali, le prestazioni sanitarie e socio-sanitarie, se esercitate da fondazioni ex Ipab
Se l’ente è “non commerciale” saranno tassati solo i ricavi derivanti da attività di interesse generale, svolte con modalità commerciali, al cui interno derivano anche eventuali ricavi da sponsorizzazioni. Il Codice, prevede per questi enti un apposito regime forfettario agevolato. Se invece un ente si qualifica come “commerciale” saranno tassate tutte le entrate avute, comprese quelle non commerciali. L’ente dovrà, quindi, monitorare ogni attività svolta, indicando per ciascuna i costi e i ricavi. Inoltre, occorre specificare che il Codice del Terzo settore considera non commerciali, ai fini delle imposte sui redditi, alcune attività specifiche svolte da organizzazioni di volontariato (ODV) e Associazioni di promozione sociale (APS). Per entrambe non è considerata commerciale l’attività di vendita di beni acquistati da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione, a condizione che la vendita sia curata direttamente dall’organizzazione, svolti senza l’impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concessione sul mercato.
Il Codice definisce come “commerciale” un ente qualora i ricavi delle attività di interesse generale, svolte con modalità commerciali, e i ricavi da attività diverse, siano superiori alle entrate derivanti da attività non commerciali, intese come contributi, sovvenzioni, quote associative e ogni altra attività svolta con modalità non commerciali. Se le entrate non commerciali e i proventi saranno prevalenti rispetto alle entrate commerciali e ricavi l’ente sarà considerato “non commerciale” mentre se a prevalere sono le seconde l’ente sarà considerato “commerciale”.
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Guida alla fiscalità per gli Enti del Terzo Settore
Tutti gli enti del Terzo settore, comprese le cooperative sociali, hanno diritto a una serie di agevolazioni in materia di imposte dirette, come previsto dal Codice del Terzo settore. A tutti gli enti del Terzo settore, comprese le imprese sociali in forma societaria, si applicano agevolazioni sulle imposte di registro, ipotecarie e catastali per gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili e per gli atti relativi a diritti reali immobiliari. Mentre si applicano agevolazioni a tutti gli enti del Terzo settore, ad eccezione delle imprese sociali in forma societaria, riguardanti:
- Le imposte sulle successioni e donazioni, le imposte ipotecarie e catastali per i trasferimenti a titolo gratuito
- Le imposte di registro, ipotecarie e catastali per gli atti costitutivi, le modifiche statuarie e le operazioni straordinarie
- Le imposte di bollo su atti, documenti, istanze, contratti, certificazioni, dichiarazioni e attestazioni e ogni altro documento cartaceo richiesto dagli enti del Terzo settore
- L’Irap, riduzione o esenzione in base alle disposizioni delle province autonome
- Imposte sugli intrattenimenti, se le attività sono svolte occasionalmente dagli enti del Terzo settore o in concomitanza con celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione
- Tasse sulle concessioni governative
Agli enti non commerciali sono applicabili agevolazioni per Imu e Tasi sugli immobili posseduti e utilizzati solo per lo svolgimento, con modalità non commerciali, di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative, di ricerca scientifica, sportive, di religione e di culto.
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