I contratti collettivi nazionali di lavoro (CCNL) previsti a livello nazionale possono includere la quattordicesima, ossia il pagamento di mensilità aggiuntive.
Si tratta di una condizione favorevole per il dipendente, assunto con contratto di lavoro subordinato in cui il CCNL ne prevede l’erogazione, oppure per il lavoratore il quale abbia stipulato un accordo interno che lo prevede. Solitamente ne beneficiano i lavoratori che appartengono ai settori: pulizie, terziario, commercio e turismo, alimentare, chimico, autotrasporti e logistica.
Vi è inoltre anche la quattordicesima per i pensionati: si tratta di una maggiorazione sociale prevista dall’art. 5 del decreto n.81 del 2 luglio 2007.
Quattordicesima: quando arriva e a quanto ammonta
La quattordicesima viene erogata di norma nel periodo che va da metà giugno a fine luglio, anche se per la data precisa bisogna far riferimento al contratto aziendale applicato o al CCNL.
L’ammontare della quattordicesima corrisponde di fatto alla mensilità della retribuzione. Per il calcolo vanno inoltre considerato i mesi di lavoro maturati, che vanno dal 1 luglio al 30 giugno dell’anno successivo. Se non si sono raggiunti i mesi in forza o di maturazione l’importo della mensilità aggiuntiva sarà ridotto proporzionatamente.
Vediamo quali sono i casi in cui il lavoratore non matura i giorni di lavoro:
- Assenza non retribuita
- Aspettativa non retribuita
- Permessi non retribuiti
- Sciopero
- Malattia del bambino
- Congedo parentale
- Permessi non retribuiti
- Assenza ingiustificata
Diversamente le assenze che vengono equiparate ai periodi lavorati riguardano: maternità, malattia, ferie, permessi retribuiti, infortunio sul lavoro, festività, permessi Legge numero 104/1992 e donazione sangue.
L’ammontare può essere indicato nella busta paga ordinaria o in un cedolino a parte mentre il pagamento può avvenire tramite bonifico, pagamento elettronico o in contanti, presso lo sportello bancario o postale del conto aperto dal datore di lavoro.
Quattordicesima sulle pensioni: a chi spetta
Anche i pensionati hanno diritto alla quattordicesima, purché soddisfino i seguenti requisiti:
- abbiano compiuto 64 anni entro il 31 dicembre dell’anno dell’erogazione
- abbiano un reddito non superiore a due volte il trattamento minimo previsto, che nel 2022 corrisponde a un importo pari a 6.816,55
Hanno diritto alla mensilità aggiuntiva anche chi percepisce l’assegno di invalidità e la pensione ai superstiti. L’importo può variare anche in base agli anni di contributi o se il reddito è inferiore a 1,5 volte o se compreso tra 1,5 e 2 volte.
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