Il decreto legge appena inviato alla Ragioneria generale per la bollinatura ha confermato l’introduzione dell’assegno di inclusione per le famiglie in difficoltà, quelle con minori, disabili o over-60.
Si tratta dell’ormai noto Supporto per la formazione lavoro, indirizzato alle persone occupabili in situazione di povertà e pensato come sostituzione (molto ridimensionata) del Reddito di cittadinanza.
Il Supporto entrerà ufficialmente in vigore il prossimo 1° settembre e prevede un’indennità di 350 euro mensili per un massimo di 12 mesi. Potrà goderne solo chi parteciperà a programmi di formazione e progetti utili alla collettività (anche il servizio civile universale).
Supporto per la formazione lavoro: come funziona e i beneficiari
Va ricordato che il Supporto per la formazione lavoro è una misura personale, il che significa che potranno riceverlo anche più persone all’interno dello stesso nucleo familiare. Per accedere all’assegno occorre avere tra i 18 e i 59 anni ed essere in condizione di povertà assoluta, ovvero con un valore Isee familiare non oltre i 6000 euro annui e senza i requisiti per accedere all’assegno di inclusione.
A seguito della stipulazione del patto di servizio, l’interessato riceverà offerte di lavoro, servizi di orientamento e accompagnamento al lavoro. Ma può anche individuare progetti di formazione a cui essere ammesso in modo autonomo.
Nello specifico, si legge: “In caso di partecipazione ai programmi formativi e a progetti utili alla collettività, per tutta la loro durata e comunque per periodo massimo di dodici mensilità, l’interessato riceve un beneficio economico, quale indennità di partecipazione alle misure di attivazione lavorativa, pari a un importo mensile di 350 euro. Il beneficio economico è erogato mediante bonifico mensile, da parte dell’Inps”.
Supporto per la formazione lavoro: requisiti, come fare domanda
All’interno del testo relativo al Supporto per la formazione lavoro, si legge che l’incentivo “è utilizzabile dai componenti dei nuclei familiari, di età compresa tra 18 e 59 anni in condizioni di povertà assoluta, con un valore dell’ISEE familiare, in corso di validità, non superiore a euro 6.000 annui”.
A goderne, anche i componenti dei nuclei che percepiscono l’Assegno di inclusione, che non siano calcolati nella scala di equivalenza. Il Supporto per la formazione e il lavoro, però, è incompatibile con il Reddito e la Pensione di cittadinanza “e con ogni altro strumento pubblico di integrazione o di sostegno al reddito per la disoccupazione”. Per fare domanda l’interessato è tenuto a rilasciare la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro.
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