Nel Decreto Aiuti quater, approvato dal Governo il 10 novembre e confermato dal Presidente del Consiglio in conferenza stampa il giorno successivo, è stata approvata la possibilità della rateizzazione bollette, per il periodo compreso dal 1 ottobre 2022 al 31 marzo 2023.
La possibilità di rateizzazione bollette riguarda sia i privati sia le imprese, e nello specifico rappresenterà un valido aiuto soprattutto per quelle che si trovano in difficoltà. Tale misura è stata finanziata attraverso un fondo del Ministero dell’Economia e delle Finanze, che da 2 miliardi è passato a 5 miliardi.
Rateizzazione bollette: come funziona per le imprese
Le aziende hanno la possibilità di rateizzare da 12 a 36 rate, per i consumi di luce e gas relativi al periodo compreso tra il 1 ottobre 2022 al 31 marzo 2023. Rientrano nell’agevolazione le spese fatturate entro il 30 settembre 2023.
L’impresa, per beneficiare del requisito, non deve aver approvato la distribuzione di dividendi o il riacquisto di azioni negli anni per i quali è prevista la rateizzazione. Questa condizione va rispettata sia dall’imprese sia dall’eventuale gruppo in cui è inserita.
Inoltre per assicurare che l’applicazione del provvedimento si rivolga a una platea di contribuenti più ampia possibile è stata prevista, dalla bozza del decreto lette Aiuti-quater, una garanzia da parte di Sace, società per azioni controllata dal Mef, che si occupa di assicurazioni e servizi finanziari, e che sarà autorizzata a concedere una garanzia al 90% degli indennizzi generati “dalle esposizioni relative ai crediti vantati dai fornitori di energia elettrica e gas naturale residenti in Italia“.
Rateizzazione bollette: come richiederla
Per richiedere la rateizzazione bollette l’impresa dovrà presentare un’apposita istanza. L’agevolazione si riferisce solo alle aziende residenti in Italia. Le modalità saranno definite in un apposito decreto del Ministero dello Sviluppo economico, entro 30 giorni dall’entrata in vigore del suddetto e dalla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Si legge nella bozza del testo, come riportato da informazione fiscale.it:
Entro 15 giorni dalla ricezione dell’istanza di cui al comma 1, il fornitore ha l’obbligo di offrire ai richiedenti una proposta di rateizzazione recante l’ammontare degli importi dovuti, l’entità del tasso di interesse eventualmente applicato, che non può superare il saggio di interesse pari al rendimento dei buoni del Tesoro poliennali (BTP) di pari durata, le date di scadenza di ciascuna rata e la ripartizione delle medesime rate.
Nel caso in cui le imprese dovessero essere inadempienti per due volte consecutive si perderebbe l’agevolazione e in automatico, si decadrebbe dalla possibilità di pagamento rateale e si sarebbe tenuti a versare la somma dovuta in un’unica soluzione.
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