venerdì, 17 Gennaio 2025
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Registro unico nazionale del Terzo settore: cosa significa e come

Il RUNTS è una delle novità della Riforma e rappresenta un requisito indispensabile per ottenere la qualifica di ente del Terzo settore. Vediamo in cosa consiste e come ci si iscrive.

Michela Sacchetti
Michela Sacchetti
Intuitiva, con un occhio attento alla realtà e alla sua evoluzione, attraverso una lente di irrinunciabile positività. Vede sempre nella difficoltà un’occasione preziosa per migliorarsi da cogliere con entusiasmo.

Il registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) costituisce una delle novità più importanti della Riforma, il cui obiettivo principale è proprio quello di superare i precedenti sistemi di registrazione degli enti, che prevedevano una molteplicità di registri. Nel corso della presentazione del Primo Rapporto sul registro unico nazionale del Terzo settore, realizzato dall’analisi effettuata grazie all’Osservatorio del RUNTS, promosso dal ministero del Lavoro e da Unioncamere sulla base di un Accordo istituzionale, il presidente di Unioncamere Andrea Prete ha così commentato l’istituzione del RUNTS:

La costituzione del Registro unico del Terzo Settore è un passo fondamentale verso il riconoscimento e la valorizzazione del ruolo delle organizzazioni che lo compongono.

Il RUNTS costituisce un concreto dispositivo di economia sociale, attraverso il quale gli Enti del Terzo settore potranno contarsi, promuoversi, relazionarsi con gli altri soggetti a partire dalla PA in un contesto di trasparenza.

L’iscrizione al registro unico nazionale del Terzo settore, inoltre, rappresenta uno dei requisiti fondamentali per la qualifica di ente del Terzo settore, e per godere allo stesso tempo delle agevolazioni riservate a questa particolare tipologia di enti.

Cos’è il registro unico nazionale del Terzo settore e come iscriversi?

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Il registro unico nazionale del Terzo settore è un registro pubblico telematico, istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, consultabile dai diretti interessati e dalle pubbliche amministrazioni, e gestito, sulla base del Codice del Terzo settore, su base territoriale dall’Ufficio Statale, dagli Uffici Regionali e dagli Uffici Provinciali del RUNTS. Per Terzo settore si intende l’insieme di enti che operano al di fuori del primo settore, rappresentato dallo Stato e dalla Pubblica Amministrazione, e del secondo settore, costituito dal “mercato”.

Il RUNTS assicura la piena trasparenza agli enti del Terzo settore, attraverso la pubblicità degli elementi informativi che vi sono iscritti, in particolare fornendo ai cittadini la possibilità di conoscere le caratteristiche fondamentali degli enti del Terzo settore e garantendo, alle organizzazioni iscritte, di beneficiare delle agevolazioni previste dalla normativa. Il registro è articolato in sette sezioni, corrispondente alle diverse organizzazioni che ne fanno parte:

  • Organizzazioni di volontariato
  • ⁠Enti filantropici
  • ⁠Associazioni di promozione sociale
  • ⁠Imprese sociali e cooperative sociali
  • ⁠Reti associative
  • ⁠Società di mutuo soccorso
  • ⁠Altri enti del Terzo settore

Il RUNTS, attivo dal 23 novembre 2021, sostituisce i registri delle Associazione di promozione sociale, delle Organizzazione di volontariato e l’anagrafe delle ONLUS. L’iscrizione al RUNTS è un requisito necessario per la produzione di effetti giuridici, e più in particolare:

  • Consente di acquisire la qualifica di ente del Terzo settore
  • ⁠Dà diritto di accedere alle agevolazioni, anche fiscali, previste per il Terzo settore
  • ⁠Fornisce la possibilità di stipulare convenzioni con amministrazioni pubbliche per lo svolgimento di attività o servizi sociali di interesse generale
  • ⁠Consente l’accesso al 5 per mille e a contributi pubblici, o di stipulare convenzioni con le pubbliche amministrazioni
  • ⁠Permette di acquisire la personalità giuridica

Le modalità di iscrizione al RUNTS

Per accedere alla piattaforma online gli enti del Terzo settore possono utilizzare lo SPID o la CIE mentre per la gestione dei documenti occorre usare la PEC. La domanda di iscrizione al RUNTS, comprensiva di statuto, atto costitutivo e altri allegati, deve essere presentata all’ufficio omonimo della Regione o della Provincia autonoma in cui è dislocata la sede dell’ente, facendo riferimento alla sezione cui ci si vuole iscrivere. In particolari circostanze l’ufficio competente, al momento della registrazione, può richiedere anche la documentazione antimafia. Queste informazioni sono richieste nei casi in un cui:

  • l’ente ha superato, per due esercizi consecutivi, 1.100.000 euro di totale attivo dello stato patrimoniale
  • se i ricavi, le rendite, i proventi, e le entrate comunque denominate, superano i 2.200.000 euro, sempre tenendo considerando due esercizi consecutivi
  • se i dipendenti, occupati in media durante l’esercizio, sono oltre le 12 unità

A questo punto l’Ufficio territorialmente competente può rispondere, entro sessanta giorni, in tre modi diversi:

  • Iscrivere l’ente, qualora sussistano tutte le condizioni necessarie
  • ⁠Rifiutare l’iscrizione tramite “provvedimento motivato”
  • ⁠Chiedere eventuali modifiche della domanda o integrazioni della documentazione fornita

Dalla presentazione della domanda, o delle eventuali rettifiche e integrazioni, devono trascorrere sessanta giorni per essere considerata accolta. È possibile, in caso di diniego, il ricorso al Tribunale Amministrativo competente per il territorio. Inoltre, ogni tre anni, gli uffici del RUNTS provvedono alla revisione del registro, al fine di verificare “la permanenza dei requisiti”.

Leggi anche: Terzo settore, come farne parte e ricevere fondi pubblici e donazioni

Come iscrivere il tuo ente al registro unico nazionale del Terzo settore

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L’iscrizione al RUNTS prevede una procedura digitale. Andando sul sito web del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, dedicato al Registro Unico del Terzo Settore, si può accedere al Registro e avviare la propria iscrizione. Anche se, in via generale, le istanze di iscrizione dovranno essere presentate presso l’Ufficio del RUNTS Regionale, o della Provincia autonoma, dove ha sede legale l’ente.

Può accedere alla piattaforma online, per le richieste di iscrizione, solo il legale rappresentante dell’organizzazione. Il portale web mediante il quale si deve presentare l’istanza di iscrizione al RUNTS può essere raggiunto cliccando sul banner nella homepage del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali o direttamente all’indirizzo https://servizi.lavoro.gov.it/runts/it-it/.

Nella richiesta dovranno essere riportati i dati dell’ente e di coloro i quali ricoprono cariche sociali, e nello specifico:

  • La denominazione
  • ⁠La forma giuridica
  • ⁠La sede legale e le eventuali sedi secondarie
  • ⁠La data di costituzione
  • ⁠L’oggetto dell’attività di interesse generale
  • ⁠La partita iva o il codice fiscale
  • ⁠Il possesso della personalità giuridica e il patrimonio minimo
  • ⁠Le generalità dei rappresentanti legali
  • ⁠Le generalità dei soggetti che ricoprono cariche sociali

Gli enti religiosi, civilmente riconosciuti, possono richiedere l’iscrizione al RUNTS e accedere ai relativi benefici adottando e depositando, presso il Registro, un regolamento che disciplini lo svolgimento delle attività di interesse generale. Per quanto riguarda i dati delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale, attualmente iscritte negli omonimi registri, verranno riversati direttamente, in modo autonomo, nelle corrispondenti sezioni del RUNTS. Solo dopo 180 giorni dal passaggio dei dati l’Ufficio locale del Registro del Terzo settore potrà richiedere integrazioni alla documentazione.

L’iscrizione al registro unico nazionale del Terzo settore è gratuita. L’unico costo da sostenere riguarda le tasse di registrazione e di bollo per la formalizzazione dell’atto e costitutivo e dello statuto. La mancata iscrizione comporta la perdita della qualifica fiscale e di qualsiasi agevolazione fiscale o tributaria ad essa correlata.

Leggi anche: Vantaggi fiscali per le donazioni agli enti del Terzo settore

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Michela Sacchetti
Michela Sacchetti
Intuitiva, con un occhio attento alla realtà e alla sua evoluzione, attraverso una lente di irrinunciabile positività. Vede sempre nella difficoltà un’occasione preziosa per migliorarsi da cogliere con entusiasmo.

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