Sono Onlus (Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale) tutti gli enti non profit che detengono determinate caratteristiche ai fini fiscali. Gli enti senza scopo di lucro possono ottenere tale qualifica nel rispetto di alcuni requisiti previsti dalla legge. (Decreto Legislativo 460/1997)
Con la Riforma del Terzo settore, però, e l’entrata in vigore del Runts, va a decadere la normativa precedente. Se prima di questa evoluzione si contavano in Italia 23mila organizzazioni, iscritte all’omonima anagrafe, al termine di tale processo questo elenco si estinguerà. Le Onlus cesseranno di esistere nella loro forma originaria, trasformandosi per continuare a esistere.
Che cos’è una Onlus e quali sono i requisiti statutari
Secondo la definizione dell’Enciclopedia Treccani il termine Onlus fa riferimento a “un ente di carattere privato che, in base allo statuto o all’atto costitutivo, svolge la sua attività per finalità esclusive di solidarietà sociale e senza fini di lucro in un settore ritenuto di interesse sociale dall’ordinamento”.
Possono essere Onlus tutte le associazioni, società cooperative, comitati, fondazioni ed altri enti di carattere privato che, in base allo statuto, presentano alcuni requisiti, svolgono attività nei confronti di soggetti svantaggiati e operano in determinati settori. Lo sono di diritto le cooperative sociali, le organizzazioni di volontariato e le organizzazioni non governative (ONG). I requisiti richiesti dallo statuto per ottenere la qualifica sono:
- l’uso della locuzione “organizzazione non lucrativa di utilità sociale” o dell’acronimo Onlus
- lo svolgimento di attività, in uno o più settori previsti dalla legge, che perseguano una finalità di solidarietà sociale
- il divieto di svolgere attività diverse da quelle previste dalla legge, ad eccezione di quelle ad esse connesse
- il divieto di distribuire utili, fondi, riserve o capitale a meno che non sia in favore di altre Onlus
- l’obbligo di impiegare gli utili nella realizzazione di attività istituzionali o ad esse connesse
- l’obbligo di redigere il bilancio e il rendiconto annuale
- l’obbligo di devolvere il patrimonio dell’organizzazione, in caso di scioglimento, ad altre organizzazioni di utilità sociale
- rispettare la disciplina del rapporto associativo, con l’esclusione della partecipazione temporanea alla vita associativa. Per gli associati di maggior età è previsto il diritto di voto per l’approvazione e la modifica dello statuto e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione.
Le Onlus hanno come unico scopo la solidarietà sociale e in nessun caso sono votate al profitto. Ciò però non vuol dire che non possono guadagnare denaro, in quanto i fondi sono necessari per sostenere le iniziative di cui si occupano. La dicitura “senza scopo di lucro” indica che il denaro guadagnato tramite raccolte fondi e donazioni deve essere necessariamente reinvestito nelle attività dell’organizzazione. I destinatari sono persone svantaggiate, per ragioni sociali, economiche, familiari, fisiche o psichiche e componenti della collettività estera, sotto forma di aiuti umanitari.
Onlus: di cosa si occupano
Le attività delle Onlus, operando in favore di collettività estere o di persone svantaggiate, devono tradursi in servizi veri e propri o in cessioni di beni. I settori in cui le Onlus risultano attive sono:
- assistenza sociale
- assistenza sanitaria e sociosanitaria
- istruzione e formazione
- beneficenza
- tutela dei diritti civili
- sport a livello dilettantistico
- ricerca scientifica
- tutela e valorizzazione in campo artistico e storico
- tutela e valorizzazione dell’ambiente
- cooperazione tesa allo sviluppo e alla solidarietà internazionale
Con l’entrata in vigore delle nuove disposizioni fiscali inserite nel Titolo X del Codice del Terzo settore la normativa delle Onlus verrà abrogata. In questo arco di tempo transitorio tutte le realtà già iscritte all’interno dell’anagrafe Onlus possono continuare ad agire come in precedenza, pur avendo l’obbligo di entrare nel nuovo regime fiscale degli Enti del Terzo Settore, iscrivendosi al Runts, così da avere la qualifica di ETS e abbandonare definitivamente quella di Onlus.
Che cosa ne sarà delle Onlus?
Le Onlus che non si iscrivono al Runts dovranno devolvere il loro intero patrimonio. Se, invece, vogliono proseguire la propria attività hanno cinque possibilità:
- diventare un’organizzazione di volontariato, (ODV) rispettando i requisiti propri di questo ente
- diventare un’associazione di promozione sociale (APS), in cui l’attività prevalente è quella del volontariato
- diventare un ente del terzo settore (ETS) generico
- diventare un ente filantropico, in linea di continuità con le disposizioni precedenti dell’Onlus
- optare per l’impresa sociale, in caso di importanti ricavi da attività di interesse generali
Leggi anche: Qual è la differenza tra non profit e volontariato?