La trasparenza è un elemento centrale per gli enti del Terzo settore poiché garantisce fiducia nei confronti dei donatori e cittadini. Gli obblighi di trasparenza per questi enti sono regolati dal codice del Terzo settore, e da altre normative ad esso collegate, e hanno l’obiettivo di promuovere una gestione responsabile e trasparente delle risorse che ricevono, sia pubbliche che private.
Ma quali sono esattamente gli obblighi che devono rispettare gli enti del Terzo settore e come possono garantire la trasparenza?
Gli obblighi di trasparenza per gli enti del Terzo settore
La trasparenza è un principio fondamentale per gli enti del Terzo settore, che devono rispettare obblighi normativi specifici e adottare pratiche atte a garantire una gestione chiara e responsabile. In particolare questi enti, che usufruiscono dei fondi pubblici e delle agevolazioni fiscali, hanno tre obblighi inderogabili:
- Pubblicazione del bilancio sociale: gli enti con ricavi superiori a 1 milione di euro sono tenuti a redigere e pubblicare un bilancio annuale. Il documento permette di rendere pubbliche le attività svolte, le risorse utilizzate e i risultati raggiunti. Il bilancio sociale deve essere pubblicato sul sito web dell’ente, o in alternativa sulla piattaforma dedicata del registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS)
- Obbligo di trasparenza economico-finanziaria: gli enti devono predisporre un bilancio annuale che documenti, in modo preciso e dettagliato, tutte le entrate e le uscite dell’organizzazione. Gli enti di grandi dimensioni hanno anche l’obbligo di accompagnare il bilancio con una relazione di un revisore dei conti
- Pubblicazione delle informazioni inerenti all’organizzazione: gli enti devono garantire la pubblicazione dei dati relativi all’organizzazione, riguardanti la sua struttura organizzativa, gli organi amministrativi e i compensi degli amministratori. Si tratta di un aspetto essenziale capace di garantire trasparenza verso i sostenitori e i donatori
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Come garantire la trasparenza in un ente del Terzo settore
Per garantire la trasparenza un ente del Terzo settore non deve rispettare solo gli obblighi normativi, ma deve anche adottare pratiche che facilitino una comunicazione chiara e aperta con il pubblico. Per assicurare una efficace trasparenza gli enti possono:
- Usare piattaforme digitali, che garantiscano l’accessibilità delle informazioni. È fondamentale l’utilizzo delle piattaforme per pubblicare i documenti obbligatori, come il bilancio sociale e il bilancio economico-finanziario. L’uso di siti web dedicati, o la registrazione presso il RUNTS, permette ai cittadini di consultare facilmente le informazioni necessarie
- Bilancio sociale chiaro e accessibile, per un pubblico vasto. Non si tratta, infatti, solo di un documento tecnico. Bisogna, per questo, evitare di utilizzare un linguaggio burocratico e privilegiare una narrazione che spieghi come l’ente utilizzi le risorse e qual sia l’impatto sociale delle sue attività
- Rapporti periodici con i sostenitori. Oltre al bilancio è buona prassi pubblicare rapporti periodici destinati ai sostenitori e agli stakeholder. Questi rapporti possono includere aggiornamenti sui progetti in corso, dati sugli impatti generati e una rendicontazione delle donazioni ricevute
- Nomina di un responsabile della trasparenza. Alcuni enti scelgono di nominare un responsabile, incaricato di monitorare e verificare che tutte le pratiche amministrative e di comunicazione siano in linea con i requisiti normativi. Questa figura funge da garante interno e assicura che la trasparenza venga effettivamente realizzata
- Partecipazione attiva al registro unico nazionale del Terzo settore. Il RUNTS è uno strumento essenziale per la trasparenza degli enti del Terzo settore. Essere iscritti a questo registro significa non solo rispettare gli obblighi di legge ma anche dare un segnale di trasparenza e credibilità agli occhi del pubblico. Il registro, infatti, oltre a contenere informazioni cruciale sugli enti, permette una maggior visibilità e accessibilità alle informazioni sulle loro attività
- Coinvolgimento degli stakeholder, per garantire una trasparenza reale, nelle decisioni strategiche dell’ente. Molte organizzazioni del Terzo settore, ad esempio, realizzano eventi informativi o assemblee pubbliche, per presentare i risultati economici e sociali, aprendo così degli spazi di confronto con la comunità
Il RUNTS
Il RUNTS rappresenta la misura di trasparenza più rilevante, prevista dalla riforma del Terzo settore, necessaria per acquisire la qualifica di “ente del Terzo settore”. L’iscrizione al RUNTS ha degli effetti anche per l’eventuale ottenimento della personalità giuridica. Il registro è pubblico, reso accessibile a tutti in modalità telematica. Con il decreto ministeriale istitutivo sono state dettate tutte “ le regole per la predisposizione, la tenuta, la conservazione e la gestione (…) finalizzate ad assicurare l’omogenea e piena conoscibilità su tutto il territorio nazionale degli elementi informativi” di ciascun ente.
Il deposito degli atti e il loro aggiornamento deve avvenire nel rispetto dei termini previsti dal decreto, a cura degli amministratori dell’ente, a pena di sanzione amministrativa pecuniaria. Per le imprese sociali l’iscrizione nell’apposita sezione de registro delle imprese soddisfa il requisito dell’iscrizione al RUNTS, mentre gli enti del Terzo settore, che esercitano la propria attività principalmente in forma di impresa commerciale, sono tenuti a iscriversi sia al RUNTS sia al registro delle imprese.
La denominazione sociale
La previsione di un obbligo specifico nella denominazione dell’ente è una misura di trasparenza semplice e immediata. Il codice del Terzo settore ha dettato una specifica disciplina per gli enti del Terzo settore dotati di una propria finalità. La denominazione sociale delle organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, enti filantropici, impresa sociale e cooperativa sociale deve contenere l’indicazione specifica o l’acronimo.
Non è possibile utilizzare parole o locuzioni equivalenti o ingannevoli. Per chiunque utilizzi illegittimamente l’indicazione di ente del Terzo settore, di associazione di promozione sociale o di organizzazione di volontariato oppure i corrispondenti acronimi di Ets, Aps e Odv, è prevista “la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500,00 euro a 10.000,00 euro. La sanzione medesima è raddoppiata qualora l’illegittimo utilizzo sia finalizzato ad ottenere da terzi l’erogazione di denaro o di altre utilità” (art. 91, c. 3 del Cts).
Trasparenza anche verso i soggetti interni
Sono previsti degli obblighi di trasparenza anche nei riguardi di una serie di soggetti interni agli enti del Terzo settore. Si tratta di misure che riguardano la vita interna degli enti e che ne connotano l’aspetto e la struttura.
Gli associati hanno il diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dallo statuto. Tali modalità devono essere ispirate a un criterio di buona fede. I libri sociali che possono essere esaminati sono: il libro degli associati o aderenti, il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’assemblea, dell’organo di amministrazione, dell’organo di controllo e di eventuali altri organi sociali. Anche il registro dei volontari sembra essere ricompreso fra i libri sociali.
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